IL PROCESSO PENALE DI CELLINO POTREBBE DURARE ANCHE 7 ANNI !

Le complicazioni della vicenda giuridica che coinvolge il proprietario del Brescia s’intrecciano con il futuro del club biancoazzurro. Ci siamo fatti guidare nei meandri del caso da un giurista

Brescia. Si parla e si scrive tanto in questi giorni del ricorso in Cassazione presentato dai legali di Cellino, contro il sequestro di 59 milioni di euro di beni mobili e immobili, che verrà discusso a fine gennaio. Per capire il senso della vicenda, dalla quale dipende il futuro del Brescia calcio, ci siamo fatti guidare da un giurista che ha preferito rimanere anonimo (la vicenda è molto delicata), ma che ci ha fornito la sua preziosa analisi.

Questo è il sequestro preventivo che ha colpito Massimo Cellino:
Il sequestro preventivo è disciplinato tra le misure cautelari, all’interno del Libro IV del Codice di Procedura Penale.
Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato. Trattasi di misura di coercizione reale per esigenze di prevenzione. La differenza tra le due tipologie di sequestro risiede nella funzione.
Mentre, come abbiamo visto, il sequestro probatorio è connotato da una finalità di accertamento dei fatti, il sequestro preventivo è una misura di coercizione reale per esigenze di prevenzione, peraltro connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale e all’accertamento del reato per cui si procede, nel senso che è suo scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza di condanna (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, De Luca).

L’art. 321 c.p.p., infatti, prevede che il sequestro preventivo può essere disposto per impedire l’aggravamento del reato o il protrarsi delle sue conseguenze ovvero la commissione di altri reati e stabilisce inoltre che l’oggetto del sequestro possono essere solo le cose pertinenti al reato.
Trattandosi di una misura cautelare, condizioni per l’adozione del sequestro preventivo sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Il primo requisito indica la probabilità che il provvedimento finale che si vuole cautelare venga effettivamente adottato; il giudice, richiesto dell’emissione di un decreto di sequestro preventivo deve, quindi, svolgere un indispensabile ruolo di garanzia, valutando le concrete risultanze processuali, le quali devono essere tali da far ritenere che il fatto attribuito all’indagato o all’imputato rientri nella fattispecie criminosa oggetto di accusa.

In giurisprudenza si è affermato, infatti, che il giudice non deve addentrarsi in questioni proprie del giudizio di cognizione (non deve, cioè, fare un processo nel processo).
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto, quindi, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi).

Per periculm in mora, invece, si intende la elevata probabilità di un danno futuro, e deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità.

A fine gennaio ci sarà quindi la pronuncia sul maxisequestro, che i legali di Cellino hanno impugnato. Gli esperti sostengono che le possibilità di accoglimento del ricorso sono molto basse perchè vorrebbe dire che la Cassazione andrebbe a smentire se stessa, dato che è stata essa a dare ragione alla Procura di Brescia dopo che il Gip aveva deciso un sequestro di soli 700 mila euro. La sconfitta in tribunale di Cellino renderebbe però definitiva la sola questione cautelare del sequestro stesso. In ogni caso, a prescindere dall’ accoglimento o rigetto del ricorso in merito al sequestro preventivo di 59, il presidente Cellino rimarrebbe indagato o imputato nel procedimento penale “di merito” per i reati fiscali contestatigli dalla Procura di Brescia. Tenuto conto dei tempi medi stimati per l’esaurimento dei tre eventuali gradi di giudizio (7 anni circa), la verosimile conferma del sequestro preventivo in sede di Corte di Cassazione finirà con il rendere definitiva l’amministrazione giudiziaria dei relativi beni, tra i quali la società Brescia calcio, per un lasso temporale incompatibile con la gestione sportiva di una squadra di calcio. Quali criteri di amministrazione riterranno a quel punto di adottare gli esperti nominati dal Tribunale per conservare integro il patrimonio del Brescia calcio nelle more dell’epilogo giudiziario? Autorizzeranno esborsi nel limite dell’ ordinaria amministrazione? Consentiranno spese straordinarie mirate a conservare blasone, categoria e relativo valore? Oppure riterranno di liquidare i giocatori più appetibili al fin di trasformare in moneta le garanzie ottenute dalla Procura della Repubblica?

Alla luce di tutto questo, Cellino in accordo con gli amministratori Seri e Midolo deve valutare attentamente eventuali offerte di possibili compratori: per dedicarsi completamente a risolvere i propri guai giudiziari, non coinvolgendo il Brescia calcio in una lunga, lunghissima personale battaglia legale.

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